Comune di Venaria Reale - Stato Civile


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Stato Civile

Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà, 1 - presso Palazzo comunale
Telefono: 011.4072206 - 011.4072292 - 011.4072290
Fax:        011.4072272


 

A causa emergenza COVID19 gli uffici ricevono solo su appunamento, qui tutte le informazioni

 

Orario ricevimento pubblico:

Mattino: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00

Pomeriggio: Lunedì e Martedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30

Pomeriggio: Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17,30

DIRIGENTE: d.ssa Nicoletta BLENCIO
Telefono: 011.4072211

e-mail:     n.blencio@comune.venariareale.to.it


e-mail:     statocivile@comune.venariareale.to.it

PEC:        demograficivenariareale@pec.it

 

Certificati ed Estratti di Atto di Stato Civile

L'Ufficio dello Stato Civile redige i Registri su cui sono annotati gli eventi che interessano i cittadini relativamente a: nascita, morte, matrimonio e cittadinanza. Rilascia i certificati e gli estratti di nascita, di matrimonio e di morte anche se avvenuti in altro comune, a condizione che il relativo atto sia stato trascritto nel Comune di Venaria Reale.

Richiesta certificazione

Per il rilascio di certificati occorre indicare la data dell'evento da certificare.

Tempi di erogazione: immediato se richiesto agli sportelli dell'Anagrafe o Stato Civile

Contribuzione: gratuita

Dal 1° gennaio 2012 i certificati di Stato Civile rilasciati dal Comune (nascita, morte, ecc.) sono validi solo tra soggetti privati.
Alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi (es. Enel, Poste, Italgas ecc.), se richiesto, dovrà essere presentata un'autocertificazione oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.


Copia Integrale di Atto di Stato Civile

Su richiesta degli interessati, è possibile ricevere le copie integrali degli atti di Stato Civile.

Tempi di erogazione: immediato

Contribuzione: Il servizio è gratuito.


Denuncia di Nascita

Per registrare la nascita è necessario recarsi all'Ufficio Stato Civile con l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica che ha assistito al parto e un documento di riconoscimento del dichiarante.

Entro 10 giorni dalla nascita di un bambino, il padre o la madre (se i genitori sono coniugati fra loro) o, in mancanza di loro, un procuratore speciale o il medico o l'ostetrica che ha assistito al parto, deve presentarsi all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori per la dovuta denuncia (qualora la stessa non sia stata effettuata entro i 3 giorni in ospedale). Nel caso in cui i due genitori non sono coniugati tra loro e intendano riconoscere il bambino, è necessaria la presenza sia del padre sia della madre del bambino al momento della denuncia.

Tempi di erogazione: immediata.


Dichiarazione di Morte

Entro 24 ore dal decesso occorre effettuare la denuncia di morte all'Ufficio dello Stato Civile. I documenti necessari sono: il certificato necroscopico e la scheda Istat. Per la denuncia di morte può essere incaricata anche un'agenzia funebre. 

Tempi di erogazione: immediata

 

Tesoreria Comunale:

BANCA INTESA SAN PAOLO - Agenzia di Venaria Reale - Viale Buridani n.38

Codice IBAN: IT27E0306931110100000046069

 

Informazioni di "Polizia Mortuaria":

Avviso per pratiche di Polizia Mortuaria nella giornata di Sabato

Elenco imprese funebri operanti nel territorio comunale

Diritti Comunali - IBAN Istituto San Paolo

Tariffe loculi

Domanda di autorizzazione per il trasporto salma

Dichiarazione SCIA

Istanza concessione Cimiteri


Matrimonio: trascrizioni e rilascio certificati

a) Trascrizione matrimoni religiosi celebrati nel Comune.

Sono trascritti nei Registri di Stato Civile entro 5 giorni dalla data della celebrazione (tempo a disposizione del Parroco per la consegna dell'atto).

b) Trascrizione matrimoni religiosi o civili celebrati in altri Comuni.

Sono trascritti nei Registri di Stato Civile non appena pervengono dal Comune in cui gli stessi sono stati celebrati.

c) Trascrizioni matrimoni celebrati all'estero. La trascrizione è fatta d'ufficio in quanto gli atti pervengono dal Consolato o dall'Ambasciata italiana presso lo Stato estero. In casi eccezionali il cittadino può anche richiedere la trascrizione dell'atto di matrimonio per motivi personali, sempre che l'atto in suo possesso abbia i requisiti previsti dall'Ordinamento dello Stato Civile.

Tempi di erogazione per la certificazione: immediato se richiesto agli sportelli di Anagrafe o Stato Civile.

Contribuzione: Il servizio è gratuito.


Pubblicazioni di Matrimonio

L'atto di pubblicazione matrimoniale deve essere pubblicato all'Albo on-line per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio non può essere celebrato prima del 3° giorno dal termine delle pubblicazioni stesse. Se il matrimonio non è celebrato entro il 180° giorno successivo alle pubblicazioni, le stesse si considerano come non avvenute.

L'ufficio competente, su indicazione degli interessati, acquisisce direttamente i documenti necessari. Per i cittadini stranieri la documentazione deve essere presentata personalmente dagli stessi.

Coloro che intendono richiedere la "Pubblicazione di matrimonio" devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile del Comune, ove uno degli sposi ha la residenza anagrafica.

Richiesta di pubblicazione di matrimonio 


Rettifica Atto di Stato Civile

Presentarsi presso uffici di Stato Civile per fornire le informazioni relative ai dati da rettificare.

Regime Patrimoniale tra Coniugi

Il regime patrimoniale della separazione dei beni si può scegliere, gratuitamente, contestualmente alla celebrazione del matrimonio civile o religioso. Se tale scelta avviene successivamente, occorre rivolgersi ad un notaio ed affrontarne le relative spese.

 

Separazioni e Divorzio

 

LA SEPARAZIONE consiste nell’interruzione della convivenza dei coniugi e può essere:

Consensuale se i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale

Giudiziale se i coniugi non raggiungono un accordo e uno dei due coniugi promuove una procedura legale di separazione.

 

IL DIVORZIO consiste nello scioglimento definitivo del matrimonio mentre restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.

Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.

Le sentenze di divorzio nazionali e le sentenze di divorzio estere emanate dalle Autorità competenti sono trascritte o annotate a margine degli atti di matrimonio e di nascita (fase terminale indispensabile per l'ufficialità del divorzio).

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, prevede la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

 

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

 - Art 6 Decreto legge 132/2014 convertito il Legge  162/2014

La procedura di negoziazione assistita consiste  nella sottoscrizione da parte dei coniugi  in lite di un accordo mediante il quale addivengono ad una soluzione consensuale della controversia  con l’assistenza degli avvocati.

La negoziazione assistita da uno o più avvocati può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Tale procedura può essere adottata sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
 

L’avvocato  redige un accordo sottoscritto dai coniugi che sancisce e regolamenta la separazione o il divorzio e può contenere  patti di natura patrimoniale ( economici e finanziari). La convenzione di negoziazione verrà trasmessa al comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) entro dieci giorni dal ricevimento del Nulla osta o dell’Autorizzazione del Procuratore in caso di presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.

L'Ufficiale di stato civile che riceve  la convenzione di negoziazione assistita dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita e ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

 

SEPARAZIONE E DIVORZIO PRESSO IL COMUNE DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE - art. 12 Decreto legge 132/2014 convertito il Legge  162/2014

Il cittadino ha la possibilità  di procedere alla separazione consensuale e allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio)  mediante una dichiarazione resa di fronte ad un Ufficiale dello stato civile tranne nei casi sotto elencati:

-  in presenza di figli minori della coppia;

- in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o  incapaci;

Con la circolare n 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali .  Rientra nell’accordo un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale che di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civile o scioglimento del matrimonio.

Competente a ricevere la dichiarazione è il Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
  • residenza di uno dei coniugi.

 

Le parti devono dichiarare all'Ufficiale di stato civile  i dati necessari per avviare il procedimento compilando un apposito modello di dichiarazione e potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato.

 

L’Ufficiale  di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere e, se sussistono le condizioni stabilite per legge,  fisserà un appuntamento, in accordo con le parti.

A tale appuntamento i  coniugi dichiareranno di fronte all'Ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare. In seguito a tale dichiarazione l’Ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo.

Al secondo appuntamento l’Ufficiale di stato civile recepirà dalle parti la dichiarazione di conferma dell’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento)

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento per confermare quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore.


PER LE DICHIARAZIONI DI FRONTE ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO UN DIRITTO FISSO DI 16,00 EURO

 

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE - legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. n. 118 del 21/05/2016, entrata in vigore il 05/06/2016).

La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI

La richiesta di costituzione di un'unione civile può essere presentata da due persone maggiorenni, libere da precedenti vincoli matrimoniali o di unione, non interdette per infermità di mente, che non abbiano tra loro vincoli di parentela, affinità ed adozione e che non siano state condannate per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia stato coniugato o unito civilmente con uno di loro.

La richiesta può essere presentata nel Comune di residenza dei richiedenti o in qualsiasi altro Comune a loro scelta.

Al fine di rendere la richiesta congiunta di costituzione è necessario fissare un appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile, presentando all'Ufficio di Stato Civile l'apposito modulo compilato in tutte le sue parti ed allegare copia del documento di identità dei richiedenti.

Modulo richiesta apppuntamento (visuliazza e/o scarica)

L'Ufficiale di Stato Civile, entro 30 gg dalla data della richiesta, svolgerà l'istruttoria accertando l'inesistenza di impedimenti di legge. Da tale data, o anche da data antecedente se le verifiche sono completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi per costituire l'Unione Civile. La data per la dichiarazione di costituzione dell'unione civile devessere fissata nei 180 giorni dalla data di conclusione degli accertamenti da parte dell'ufficiale di Stato Civile. Le parti nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Le parti dell'unione acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambe sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità.

Lo straniero che intenda costituire Unione Civile in Italia dovrà presentare nulla osta rilasciato dalla competente autorità del suo Stato dal quale risulti che non vi sono ostacoli alla costituzione dell’unione civile o che tale unione sia legittima secondo l’ordinamento di tale Stato. Il nulla osta non può far genericamente riferimento all'assenza di impedimenti per matrimonio ma dal documento si deve comprendere che si tratti di persone dello stesso sesso.

 


ORARIO APERTURA CIMITERI CITTADINI

Si comunica alla cittadinanza che l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri cittadini è disciplinato come segue:

Dal 1° aprile al 31 ottobre:

orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 18,00

Dal 1° novembre al 31 marzo:

orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 17,00

Nei giorni festivi di Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Festa Patronale, Ferragosto e Natale, l'apertura è limitata dalle ore 8,30 alle ore 12,00

Nel giorno 1° maggio il cimitero rimarrà chiuso.

 

 



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